Art. 16.
(Logo nazionale).

      1. Le diciture di cui all'allegato 1, lettere a) e b), della presente legge, qualora siano da apporre su etichette o imballaggi di prodotti il cui intero ciclo di preparazione è avvenuto nel territorio nazionale da parte di operatori iscritti nell'apposito elenco presso il Ministero di cui all'articolo 37, possono essere inserite in apposito logo le cui caratteristiche tecniche sono stabilite con decreto del Ministero da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Nel caso di produzioni zootecniche e vitivinicole il logo di cui al comma 1 può essere utilizzato solo se ottenute per l'intero ciclo di produzione e preparazione nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.
      3. Con decreto del Ministero possono essere introdotte disposizioni per assicurare una etichettatura corretta e trasparente dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico appartenenti a particolari settori di produzione e ottenuti sul territorio nazionale.